Sportello codice rosa 2 – Vittima di costrizione fisica o di violenza psicologica al fine di contrarre un matrimonio?

Si fa sempre più spazio nella società contemporanea un fenomeno assai peculiare, caratterizzato da una spiccata transnazionalità: la costrizione e l’induzione a contrarre matrimonio.

Sei stato vittima (o tutt’ora lo sei) di una coercizione fisica o psicologica da parte di un familiare o di una terza persona che, approfittando e, poi, abusando della sua autorità, scaturente da relazioni familiari e lavorative, ti ha indotto e costretto a contrarre un matrimonio contro la tua volontà?

Puoi rivolgerti a noi, anche se è difficile parlare di ciò, contattarci a questa pagina e saremo pronti ad aiutarti.

La legge n. 69 del 19 luglio 2019, denominata “Codice Rosso” contiene delle importanti e innovative disposizioni in tema di gestione dei casi di violenza domestica e di genere. Al riguardo, l’art. 7 della summenzionata legge introduce, nel codice penale italiano, l’art. 558 bis c.p. che punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringa una persona a contrarre matrimonio (o un’unione civile) approfittando delle condizioni di vulnerabilità o d’inferiorità della vittima o abusando, anche, dell’autorità scaturente dalle relazioni familiari, domestiche, lavorative che siano: in più, la norma prevede un aumento di pena se la vittima, ovvero il soggetto passivo di tale reato, sia minore di anni diciotto.

L’ordinamento italiano, con la previsione di tale fattispecie di reato, vuole garantire la libera manifestazione del consenso di ciascuna persona in quanto espressione del fondamentale e inviolabile diritto della libertà personale, consacrato in Costituzione all’art. 13.

Recentemente, inoltre, la tutela delle vittime di violenza di genere – e, in particolar modo, di quelle donne, residenti, sì, in Italia, ma appartenenti a comunità straniere per etnia o appartenenti a credenze religiose e culturali diverse da quelle tradizionalmente presenti sul suolo italiano – è stata ulteriormente implementata con la c.d. “Riforma Cartabia”, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

Infatti, in primis, con tale riforma sono stai introdotti: l’obbligo di ascoltare il minore, se presente,il riconoscimento al giudice civile del potere di richiedere, ex officio, atti e istruttorie, onde ravvisarne la violenza fisica, psicologica o economica e, in ultimo, l’estensione anche alle vittime di reati in forma tentata, e alle vittime di tentato omicidio, la portata applicativa delle norme introdotte con il c.d. “Codice Rosso”.

In realtà, va puntualizzato che la disciplina introdotta con la l. 69/2019 è più dura per i responsabili, soprattutto, per ciò che attiene a:

  • le comunicazioni, alla persona offesa, relative ai provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva da parte del magistrato di sorveglianza;
  • le comunicazioni concernenti il compimento, da parte della Polizia Giudiziaria, degli atti delegati dal PM;
  • la disciplina circa il minor tempo per l’assunzione di informazioni del Pubblico ministero dalla persona offesa, nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato;
  • l’arresto obbligatorio in caso di violazione dei provvedimentidi allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

L’art. 558 bis c.p., dunque, alla luce delle recenti riforme, mira a tutelare le vittime dei c.d. matrimoni di forza (forced marriage), cioè di tutti quei matrimoni o di quelle unioni civili che sono venute all’esistenza, sul piano giuridico, senza il libero e valido consenso di uno dei contraenti, anzi, senza alcun sereno“placet” da parte della vittima, essendo stata totalmente annullata la propria capacità di azione e determinazione.

Ai fini della configurazione del reato, l’asserzione verificatasi, pertanto, è stata solo il prodotto di una vera e propria “estorsione” ottenuta mediante il ricorso alla violenza fisica, psichica o morale, o mediante il ricorso alle minacce e/o a tutte quelle forme di coercizioni, di pratiche umilianti violente ( segregazione in roulotte, calci, pugni, schiaffi, percosse…) e, più in generale, coartazioni della volontà o, anche, attraverso ricatti di carattere economico e affettivo, che hanno impedito, alla persona offesa, di orientarsi liberamente e diversamente nell’assumere una differente scelta.

Va precisato, inoltre, che tale fenomeno si annida, particolarmente, laddove sussistano gravi disparità e squilibri tra uomini e donne, ove, dunque, queste ultime siano considerate al pari di un oggetto, di una cosa inanimata.

È tristemente noto, il recente caso di cronaca nera, verificatosi qualche anno fa in provincia di Reggio Emilia, ove il movente del crimine è stato proprio il rifiuto da parte della ragazza, poi, uccisa, di sposare un cugino in Pakistan nel 2020.

Infatti, le credenze religiose e sociali di alcune comunità o etnie, sempre più diffuse in Italia, sono così forti e pervasive, nella vita di chi vi obbedisce, quasi quanto un vincolo giuridico e, al riguardo, l’ordinamento italiano, pur riconoscendo eguale libertà a tutte le confessioni religiose non ammette che quest’ultime violino i diritti inviolabili della persona riconosciuti in Costituzione.

Al riguardo, anche, la Giurisprudenza di legittimità, attraverso un orientamento ormai consolidato, ha, in materia di reati culturali, escluso la configurabilità di una scriminante culturale ove quest’ultima si traduca nella violazione di beni e diritti fondamentali dell’ordinamento costituzionale vigente – il c.d. nucleo duro inviolabile e irrinunciabile -, presidiati da apposite norme penali violate.

Appare doveroso evidenziare, però, che pur essendoci stato, con la Riforma Cartabia, un rafforzamento e potenziamento di tutela per determinati reati – attraverso, dunque, l’anticipazione della punibilità nella forma tentata (o tentativo) – invece, nel caso, del delitto di cui all’art. 558 bis c.p. è richiesto, ai fini della piena configurabilità del reato, la contrazione del matrimonio o dell’unione civile. Più precisamente, affinché venga punito “ l’estorsore”, ovvero colui che, attraverso minacce o violenza fisica e verbale, abbia coartato e annientato la volontà della vittima per indurla a contrarre un matrimonio da questa non voluto, è necessario che sia posto in essere il matrimonio prodotto-conseguenza della coercizione.

Sei stata vittima di una situazione simile?  Non aspettare! Ogni minuto è prezioso! La tua vita è preziosa! A nessuno, indipendentemente dal proprio credo religioso o dalla propria fede, dalle proprie credenze o tradizioni culturali, dal proprio sesso, o dalla propria età, può essere negato il diritto naturale ed inviolabile della libertà personale, finendo per divenire un mero oggetto di scambio, se non addirittura, il “prezzo” di un matrimonio forzato e non voluto affatto.

Poni fine a questa orribile situazione contattandoci! ACQUiRENTi APS ha aperto un apposito sportello a cui potrai rivolgerti sempre, ricevendo un immediato ausilio e una consulenza qualificata da parte di un professionista, esperto in reati di violenza di genere ed in diritto penale.

Hai bisogno di aiuto su questo argomento?
Contattaci!

Questo articolo è stato redatto per ACQUiRENTi APS da:

IVAN R.S. PACIFICO

Avvocato

SLP – STUDIO LEGALE PACIFICO
Piazzale Garibaldi, 11
61122 PESARO (PU)

+39 081 4202330

LUCIA PROFITI

Dottoressa

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ACQUiRENTi AL TUO FIANCO

Dal 2019 è in vigore nell’ordinamento italiano la legge 69/2019, nota come “Codice Rosso”, per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Questa norma mira a tutelare le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori, o maltrattamenti, con uno strumento che possa più tempestivamente intervenire rispetto alle forme ordinarie della giustizia.

ACQUiRENTi APS ha attivato uno sportello, che abbiamo deciso di denominare “Codice Rosa”, per offrire un supporto tecnico-legale per tutte le vicende legate al Codice Rosso.

A partire da oggi, puoi contattare ACQUiRENTi APS e ottenere consigli, supporto e tutela.

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