Sportello codice rosa 4 –Violenza sessuale di gruppo: un fenomeno criminoso che coinvolge sempre più giovani

La violenza sessuale in qualsiasi forma si manifesti, singolarmente o in gruppo, è sempre un fenomeno criminoso da denunciare e punire.
 
Si sta diffondendo sempre più e a macchia d’olio – come si può ben apprendere anche dai fatti di cronaca quotidiana – un fenomeno criminoso assai spiacevole, intriso di una fortissima carica di disvalore sociale che, il legislatore ha, oculatamente, individuato e fatto oggetto di un’apposita e specifica normativa, contemplata dall’art. 609 octies c.p.v., rubricato, infatti, “violenza sessuale di gruppo”.
 
La violenza sessuale di gruppo, quale fattispecie autonoma di reato, consiste, sostanzialmente, nella collaborazione o partecipazione, da parte di più persone riunite tra loro ad atti di violenza sessuale,  posti in essere nei confronti di un soggetto che ne diviene, appunto, vittima.
 
Alla base della previsione di tale fattispecie delittuosa vi è, dunque, una precisa e chiara “ratio” legislativa: punire con un trattamento sanzionatorio, particolarmente, austero e severo – la norma, infatti, prevede la reclusione da otto quattordici anni – un fenomeno sociale ripugnante, odioso e, soprattutto, lesivo della dignità e libertà fondamentale di ciascun individuo, tutelata costituzionalmente e anche a livello sovranazionale.
 
Invero, la Corte di Cassazione penale aveva ribadito che in tema di violenza sessuale di gruppo, il reato fosse ravvisabile anche nel caso in cui i partecipi all’azione criminosa non fossero presenti, contestualmente  e simultaneamente, al compimento degli atti sessuali di gruppo, ma che lo fossero stati in una fase antecedente, prodromica e iniziale della violenza e fossero, poi, presenti nel luogo dei fatti determinando così l’effetto intimidatorio nei confronti della vittima che, a sua volta, finiva col percepire maggiormente lo stato di umiliazione, di prostrazione e la progressiva diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza ( Cass. Pen., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 967).
 
Inoltre, di recente, la giurisprudenza di legittimità, con un importante indirizzo giurisprudenziale si è mostrata particolarmente attenta al delicato tema, precisando, dunque, in più pronunce che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non è necessario un accordo preventivo dei partecipanti, ma è sufficiente la mera adesione del soggetto (purché consapevole) agli atti sessuali posti in essere e, dunque, al progetto criminoso attraverso un qualsiasi contributo materiale o psicologico (Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 29406 del 5 luglio 2019).

Pertanto, conformemente agli indirizzi sopra citati, risponderà del delitto di violenza sessuale di gruppo, ai sensi del 609-octies c.p., anche chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza abbia dato, però, nei fatti, ed effettivamente, un proprio e specifico contributo (o apporto) causale alla commissione del fatto costituente reato.

Sei a conoscenza di una persona che ha subito una violenza di gruppo? La vuoi aiutare? Innanzitutto consigliale, vivamente, di allontanarsi da quelle persone artefici della violenza perpetrata, cercando immediatamente aiuto o presso i centri anti-violenza presenti sul territorio ove risiede o presso uno psicologo e di rivolgersi, senza alcuna esitazione, ad un avvocato specializzato per denunciare l’accaduto e chiedere la punizione dei colpevoli. Sul nostro sito troverai subito un professionista che con solerzia sarà pronto ad ascoltare la sua storia e ad aiutarla.

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