Se le bollette ti strozzano, allora taglia la corda

A tutti è capitato di cambiare Gestore Telefonico o Compagnia.

Il libero mercato, d’altronde, invoglia legittimamente l’utente ad ottenere sempre più servizi, minuti e Giga, il tutto a prezzi sempre più competitivi. E tutto fila liscio e tutti sono felici e contenti, sempre connessi con i loro dispositivi ultra pro, finché…

Cosa succede, ad esempio, quando si iniziano a ricevere addebiti a sorpresa, fumosamente indicati né tantomeno motivati in bolletta? E come regolarsi, soprattutto, qualora si dovessero riscontrare difficoltà con la linea, tali da pregiudicare l’usuale reperibilità dell’utente, nello svolgimento delle proprie attività giornaliere?

Cosa faccio, insomma, se, nonostante le disdette, le e-mail inviate e le infinite ore di attesa presso il centralino estero di turno, continuano ad arrivarmi addebiti, e relative minacce di recupero forzato del credito, per un contratto telefonico disdetto eoni fa?

Le Compagnie telefoniche sono realmente così intoccabili ed onnipotenti nel loro operato nei confonti del consumatore?

Ebbene, forse non sai che… è ben possibile presentare c.d. domanda di conciliazione presso gli organismi competenti in materia di consumo.

Nel caso necessitassi di chiedere assistenza per una delle problematiche sovraesposte, qualora segnalare il problema ai propri operatori telefonici non fosse sufficiente, se non addirittura impossibile, sappi, o caro lettore, che potresti agire in giudizio in conseguenza di tale ingiusta violazione dei tuoi diritti.

Quali diritti? Ai sensi e per gli effetti del Nuovo Codice del Consumo, in applicazione della Direttiva UE n. 83 del 2011, promossa con D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, sono stati introdotti ferrei binari in ordine a tutti i contratti a distanza e, soprattutto, a quelli conclusi al di fuori dei c.d. locali commerciali.

Hai ricevuto un’informativa precontrattuale adeguata? Era tutto scritto e ben comprensibile? Ti hanno avvisato, in maniera chiara, esplicita e precisa che hai il diritto, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal contratto e che, qualora non ne fossi stato opportunamente informato, tale termine si allungherebbe sino a 12 mesi?

Il Gestore telefonico avrà 30 giorni di tempo per rispondere al reclamo e, trascorso tale periodo in un infruttuoso silenzio od in presenza dell’ennesima risposta negativa, si potrà attivare la procedura di cui sopra. Gli utenti, inoltre, sono tenuti ex lege a promuovere preventivamente tale tentativo di conciliazione, nell’ottica di un instaurando, futuro giudizio.

Ma, a fronte di tale onere, se con un generico reclamo al servizio clienti sarà maggiormente complesso, nonché altamente improbabile, ottenere, in tempi brevi, una soluzione utile, con la procedura di conciliazione avrai una tutela rapida ed adeguata al caso specifico.

L’iter conciliativo, mediato e seguito da un legale, sin dalle prime fasi del reclamo, sarà supportato mediante piattaforme virtuali e consentirà di conferire direttamente con gli irraggiungibili rappresentanti delle compagnie telefoniche. In tale sede, infatti, sarà possibile far valere le legittime rimostranze del proprio assistito. Si esporranno i comportamenti scorretti sopportati ed i conseguenti disagi subiti, al fine di ottenere una adeguata tutela riparativa in merito agli abusi occorsi.

Ma vi è di più, alla chiusura del procedimento sarà, fra le parti, sottoscritto verbale di conseguito accordo.

Quest’ultimo varrà quale titolo esecutivo, utile al fine di sciogliere ogni eventuale pendenza o, eventualmente, aprirebbe un canale diretto e veloce per ottenere, senza altre lungaggini, l’accredito dell’eventuale somma, ritenuta opportuna per il ristoro dei danni subiti.

E, in ogni caso, anche con esito negativo, tale step procedurale aprirebbe definitivamente la strada ad un eventuale, esperibile, giudizio di merito.

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Questo articolo è stato redatto per ACQUiRENTi APS da:

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