Il paziente che possa dimostrare di aver subito danni patrimoniali (sia in termini di diminuzione del patrimonio che in termini di mancato guadagno) e non patrimoniali (connessi cioè alla lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute) a causa di un errore diagnostico, potrà rivolgersi al proprio legale di fiducia esperto in responsabilità medica al fine di ottenere il giusto risarcimento dal medico e/o dalla struttura sanitaria di appartenenza.

Quando si rimane vittima di un sinistro (stradale, sul lavoro, per malasanità) è sempre opportuno rivolgersi a un esperto professionista legale per farsi assistere al meglio nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazioni. Tuttavia, in caso di lesioni alla persona (specie se non irrisorie), oltre alla figura dell’avvocato diventa essenziale anche la presenza di un altro professionista, ovvero il medico legale di parte.

A molti sarà capitato di sottoscrivere un modulo di rilascio del consenso informato in vista dell’esecuzione di un accertamento medico, di un trattamento sanitario, o di un intervento chirurgico.

Il consenso informato – è bene chiarirlo da subito – non è una semplice formalità, ma l’espressione del diritto fondamentale di ogni persona ad essere informata in modo chiaro, completo e comprensibile sulle proprie condizioni di salute, sulle modalità di esecuzione, sui benefici e sui rischi connessi agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari indicati dal personale medico.